DIVULGAZIONE DELLA LEGGE SUL TRATTAMENTO BIOLOGICO APPROVATA IL 14 DICEMBRE 2017 -
(Legge 22 dicembre 2017 pubblicata della G.U. del 16 gennaio 2018 entrata in vigore il 31 gennaio 2018).
Proseguiamo nell’attività di conoscenza e divulgazione della Legge nel testo approvato dal Parlamento riportando integralmente l’art. 2 titolato: terapia del dolore che riteniamo essere il punto cruciale ed essenziale della legge medesima. Invitiamo quindi tutti a leggerlo attentamente e ripetutamente al fine di acquisirne l’essenzialità fattuale e giuridica.
Art. 2
(Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita)
1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
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